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13/10/2016

By Avv. Giuseppe D'Aniello per METEOVESUVIO - Tutti i diritti sono riservati © 2016


QUELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'  (DISCLAIMER) DI INGV OV
 E LA NORMATIVA IN VIGORE


Niente, dobbiamo spendere due paroline sul "disclaimer" che campeggia sul sito INGV OV nella sezione del catalogo Plinio.
Eccovi il testo del disclaimer (sito http://www.ov.ingv.it - sezione Catalogo Plino) (formattazione Nostra):

"Le informazioni contenute in questo sito sono in parte frutto di un'analisi automatica dei dati sismologici non supervisionata dagli esperti sismologi. I parametri calcolati possono pertanto essere non corretti. Detti dati non impegnano la responsabilità dell'Osservatorio Vesuviano (INGV). La nostra finalità è quella di fornire informazioni scientifiche affidabili ai membri della comunità scientifica nazionale ed internazionale e a chiunque sia interessato. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci verranno segnalati. Tuttavia l'Osservatorio Vesuviano (INGV) non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale, costituito da informazioni di carattere generale, risultati di analisi, o dati derivanti da reti di monitoraggio, non è necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato. Talvolta questo materiale offre collegamenti a siti esterni, sui quali l'Osservatorio Vesuviano - INGV non ha alcun controllo e per i quali l'Osservatorio Vesuviano - INGV non assume alcuna responsabilità. Infine tale materiale non rappresenta un servizio di consulenza professionale o giuridica. Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile on-line riproduca esattamente un testo ufficiale; pertanto si deve considerare autentica solo la versione cartacea di quel documento divulgata dall'Osservatorio Vesuviano. E' nostra intenzione ridurre al minimo le interruzioni, tuttavia l'Osservatorio Vesuviano non assume alcuna responsabilita' in caso di interruzione del servizio per cause tecniche. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di obblighi di legge stabiliti dalle normative nazionali in vigore, nè di escludere la responsabilità nei casi in cui essa non possa essere esclusa ai sensi del diritto nazionale."

Ok. Vediamo allora cosa dice la Legge e cerchiamo di capire quanto sia conforme ad essa il "disclaimer" di INGV OV.

Eccovi cosa dice la normativa Nazionale applicabile a tutte le PA ,enti  ed istituti pubblici e, quindi, anche ad INGV OV:
 
Art.6 DLGS 33/2013

" Qualita' delle informazioni
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti."
 
E con riferimento ai dati ambientali (tra cui rientrano tutti quelli monitorati da INGV OV):

Art.40, comma 2, dlgs 33/2013 (formattazione ed aggiunte in parentesi Nostre):

"2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 (in pratica anche INGV OV), pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali".
Ma come deve essere questa pubblicazione?
TEMPESTIVA
E chi lo dice? Niente, non lo diciamo Noi, ma l'ANAC, cioè l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n.53/2013, ai sensi dei sopra citati articoli e dell'articolo 8 del dlgs 33/2013 che così recita, nei primi due commi:

"Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto."

Dunque: dati pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati.

A tutto ciò si aggiunge, diciamo così, l'introduzione del FOIA (Freedom of Information Act) che garantisce libero accesso ai dati detenuti dalle PA senza alcun obbligo di motivazione (DLGS 97/2016).


Ora, andando a memoria, ma qualcosa potrebbe sfuggirci, elenchiamo tutte le informazioni ambientali che INGV OV non solo non pubblica sul proprio portale istituzionale ma che abbiamo addirittura richiesto via mail cui non abbiamo avuto risposta:

Catalogo eventi/terremoti LP/VLP e tremori Vesuvio;
Catalogazioni terremoti Vesuvio/Campi Flegrei/Ischia in tempo reale come avviene per tutti i terremoti Nazionali;
Dati geochimici acque dei pozzi e falde vesuviane, con indicazione del livello piezometrico e temperatura (dato acquisito da MeteoVesuvio per gli anni fino al 2014 grazie a ricorso in Commissione di accesso);
Temperatura delle fumarole B1 ed FC2;
Chiarimenti urgenti circa la differenza di catalogazione dei terremoti riscontrata tra il catalogo pubblico Plino e lo studio La Rocca - Galluzzo cui abbiamo dedicato questo speciale.

Ma molti dati andrebbero pubblicati online in tempo reale tipo:
Catalogazione terremoti
Dati della stazione FLOX6 che monitora in continuo la fumarola B3;
Dati delle stazioni clinometriche che misurano l'inclinazione del Vesuvio;
Dati GPS

Non esiste un rapporto dedicato alle frane che si verificano al Vesuvio (con indicazione del luogo dei distacchi, volumi, data, etc..).

Manca completamente, a quanto risulta pubblicato nei bollettini e sul portale INGV OV, il monitoraggio di:
Fumarole sottomarine Torre del Greco (monitorare sino agli anni 2000-2005 circa come documentiamo qui);
Vulcani sottomarini a largo di Torre del Greco - Torre Annunziata (alcuni noti, sembra, sin dal 2005);
Duomo vulcanico tra Napoli e Vesuvio.

Manca, inoltre, il monitoraggio in continuo di:
Pozzi e falde vesuviane (monitorati con campionamenti addirittura semestrali da INGV Palermo!).

Inoltre il Dipartimento di Protezione civile non pubblica né ci ha ancora comunicato, nonostante l'esito vittorioso in Commissione di accesso, i Rendiconti di sorveglianza dei vulcani campani redatti da INGV realtivi al I e II semestre 2015. A tal uopo a luglio 2016 ancora rispondeva il Dipartimento che i predetti documenti non erano ancora disponibili stante il complesso iter procedimentale. Il 22 settembre 2016 abbiamo di nuovo richiesto al DPC i predetti rendiconti unitamente a quello del I semestre 2016. Ad oggi, 13 ottobre 2016, non abbiamo ottenuto alcuna risposta.
Rammentiamo prima a Noi stessi che i rendiconti contengono importanti informazioni ambientali come abbiamo dimostrato ampiamente e che essi vanno pubblicati in maniera tempestiva sul portale web del DPC o di INGV OV (con riferimento ai vulcani campani).

Ora, per certo abbiamo dimenticato quale ulteriore istanza disattesa.
Istanza, si rammenti bene, fatta dallo scrivente che è cittadino esposto a concreto epricolo di vita in quanto residente in "zona rossa" secondo la pianificazione di emergenza nazionale.

Ultima osservazione.

Il personale INGV OV rientra nella categoria dei dipendenti pubblici e soggiace, in aggiunta a tutta la normativa anzidetta, anche a specifici obblighi di risposta alle istanze dei cittadini.
L'omissione di risposta, senza motivazione alcuna, può integrare il reato di "omissione di atti di ufficio" previsto e punito dall'art.328 II comma codice penale.